Entra in vigore domani 6 agosto 2021 il cosiddetto “Green Pass“, Certificazione verde COVID-19
– EU digital COVID certificate, che permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa. Quindi anche per l’accesso a concerti e le manifestazioni e alle attività  culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto) è subordinato all’esibizione del certificato verde.

CHE COS’È
È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità  e validità .

DOVE E’ RICHIESTA
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto servirà , inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Come si ottiene la Certificazione verde COVID-19
Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività  al test o alla guarigione dal COVID-19.

La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Potrai ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto. Ricorda che non devi pagare nulla.

Per chi non dispone di strumenti digitali
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà  rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità  della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.

Dai 12 anni compiuti Green Pass obbligatorio
Per richiedere il Green Pass si potrà  mostrare anche il certificato vaccinale, dai 15 giorni successivi alla prima dose (solo per l’Italia, per recarsi all’estero doppia dose) o in alternativa si può fare un tampone della validità  temporale di 48 ore o essere in possesso di un certificato di avvenuta guarigione. 

Sotto i 12 anni si può accedere agli eventi?
Al momento regna la confusione. Al momento non esistono vaccini approvati sotto questa soglia di età . Per accedere agli eventi scrive che è comunque obbligatorio il pass ottenuto con tampone e chi afferma di no. Al momento c’è la promessa di arrivare ad un prezzo calmierato, per un test antigenico, che soprattutto per i minorenni ( tra i 12 e i 18 anni), potrebbe essere fissato tra i 6 e i 7 euro. 
Rivolgetevi sempre dove andate per avere chiarezza.

CHI CONTROLLA
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità , la validità  e l’integrità  della certificazione, e di conoscere le generalità  dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Alla verifica sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività  di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’apposito elenco disciplinato dall’art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività  per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali per l’accesso alle quali, in qualità  di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

LE MULTE
La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 visita il sito ufficiale del Governo: www.dgc.gov.it

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