La questione del rimborso dei viaggi e dei soggiorni saltati causa pandemia viene sollevata dalla Commissione europea in una lettera formale inviata stamane al governo a firma di Didier Reynders e Adina Valean, titolari della Giustizia e dei Trasporti. Come scrivono oggi i maggiori quotidiani, L’Ue è infatti pronta ad aprire la procedura d’infrazione se non verranno riviste le regole che consentono alle compagnie aeree e ai tour operator di non rimborsare i viaggi annullati causa Covid-19, offrendo solo un voucher dello stesso importo.
Le misure sui rimborsi negati e la sostituzione in voucher erano previste nel decreto Cura Italia a partire dal 2 marzo 2020, indicate nell’articolo numero 88 e conteneva misure emergenziali anche per i comparti della cultura e dello spettacolo:
Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione a
seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi
della cultura.3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Nel Decreto Rilancio firmato proprio ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono alcune informazioni relative ai concerti sospesi e alle misure di sostegno varate per i lavoratori dello spettacolo. Tra queste in particolare viene stabilita l’estensione da 12 a 18 mesi dei famosi voucher “di pari importo al titolo di acquisto” emessi per i concerti sospesi a causa dell’emergenza sanitaria.
11. All’articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto” sono sostituite delle seguenti: “e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente “2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da
quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”;
c) il comma 3 è abrogato.
Non ci sono quindi obblighi formali di rimborso da parte delle agenzie o rivendite di biglietti e rimane l’obbligo di richiesta del voucher da parte dell’acquirente entro 30 giorni dalla notizia dell’annullamento o dalla data in vigore del decreto.
La notizia di oggi va invece nella direzione di consentire la scelta del consumatore di un buono o del rimborso totale. Si spera che per analogia questo si applichi anche agli spettacoli, dato il codice dei consumo.
Come riporta l’Ansa, lo Stato dovrebbe garantire tramite un’assicurazione garantita dagli Stati in caso di insolvenza, rimborso automatico in caso di mancato riscatto al piùtardi dopo 12 mesi e flessibilità sulle modalità di prenotazione.
Queste sono le indicazioni della Commissione Ue per i voucher:
“I voucher possono essere un’alternativa valida al rimborso”, tuttavia i cittadini hanno il “diritto” primario “di scegliere tra i voucher e il rimborso”,
precisa Bruxelles.
Nel mirino della Commissione, oltre all’Italia, c’è quasi mezza Europa. Attendiamo quindi il 28 maggio, termine della risposta del Governo.
AGGIORNAMENTO
Nella lettera ci sarebbe inoltre l’offerta per un suggerimento di una soluzione possibile al problema della liquidità delle compagnie, duramente colpite dalla pandemia, aumentando probabilmente l’importo del buono, come già avviene negli Stati Uniti.
Al momento non si conosce il testo completo della lettera e se questa contenga informazioni generali o specifiche solo sui viaggi e biglietti aerei o indicazioni anche sui voucher per gli spettacoli.
L’idea della Commissione è rendere piùappetibili e convenienti i voucher che vengono proposti ai passeggeri, attraverso una serie di opzioni in grado di rendere piùinteressante la soluzione del voucher, per renderlo piùappetibile rispetto al rimborso del biglietto del 100%.
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