Pubblicata oggi 4 marzo la bozza del testo del decreto del Consiglio dei Ministri che prevede misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Il decreto prevede la sospensione fino al 3 aprile di:

-congressi, riunioni, meeting e eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale;

-Le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

-Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato se non all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero senza la presenza di pubblico.

Il presidente del Consiglio Conte ha motivato le misure straordinarie:

Dobbiamo fare uno sforzo in più. E dobbiamo farlo insieme.
Partiamo dal dato positivo: in Italia possiamo confermare che la grandissima parte delle persone contagiate guariscono senza conseguenze.
Perché allora tanta preoccupazione, vi chiederete? Perché una certa percentuale di persone contagiate necessita di un’assistenza continuata in terapia intensiva.

Questo significa che finché i numeri sono bassi, il sistema sanitario nazionale può assistere efficacemente i contagiati.
Ma in caso di crescita esponenziale, è evidente che non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare una simile situazione d’emergenza in termini di strutture, posti letto e risorse umane.

AGGIORNAMENTO: il decreto è stato firmato:

Estratto del DPCM di mercoledì 4 marzo con le nuove misure disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a)      sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale;

b)      sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società  sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività  motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

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