L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la disciplina d’emergenza di cui all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020), che prevedeva voucher al posto del rimborso per i comparti della cultura e dello spettacolo.
Nella segnalazione, inviata al Parlamento e al Governo, l’Autorità ha evidenziato che:
l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
L’Unione Europea era infatti pronta ad aprire la procedura d’infrazione se la norma non veniva rivista, come da lettera di ammonimento inviata solo pochi giorni fa.
Ricordiamo cosa prevedeva l’art. 88:
Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione a
seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi
della cultura.3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
Continua la segnalazione:
La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher.
Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.
Per invogliare i clienti quindi bisognerebbe rendere i voucher piùappetibili:
Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.
L’Autorità ha infine rappresentato che:
a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.
Soddisfatto il presidente Carlo Rienzi del Codacons, intervenuto sul caso dei concerti annullati e del mancato rimborso:
“La segnalazione dell’Antitrust avviata a Parlamento e Governo accoglie le nostre richieste, riconoscendo le tesi sostenute nel nostro esposto secondo cui il voucher lede i diritti nazionali e comunitari dei consumatori La prassi del voucher obbligatorio come indennizzo in caso di annullamento del viaggio deve essere però considerata a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta, in aperto contrasto con le disposizioni dell’Ue, e in quanto tale vietata”.
Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori (Unc):
“Ora il ministro Franceschini deve dimettersi, assumendo le sue responsabilità , essendo l’ideatore dell’operazione voucher”.
“Chiedendo ai consumatori di svolgere il ruolo pubblico di sovvenzionare e finanziare le imprese di viaggi e vacanze, ha danneggiato lo stesso settore turistico, visto che nessuno prenota oggi le vacanze non avendo né la certezza di poter raggiungere il luogo di villeggiatura, né, in caso di annullamento del pacchetto turistico, di poter riavere i soldi spesi, ma solo un voucher”
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