Alla fine dopo le dichiarazioni dei politici e i malumori espressi dallo stesso Paul McCartney si è arrivato all’approvazione in commissione Bilancio della Camera dell’emendamento al dl Rilancio che prevede il rimborso dei concerti cancellati in via definitiva.

Come si legge dal sito Corriere.it i voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi. Se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, alla scadenza del periodo daranno diritto al rimborso della cifra anticipata.

Per i biglietti dei concerti stesso principio, se non saranno riprogrammati entro un anno e mezzo dalla cancellazione. I concerti annullati daranno diritto al rimborso immediato per i consumatori.

Le norme valgono anche per i voucher già  emessi. I nuovi non avranno bisogno di accettazione da parte del destinatario e potranno essere utilizzati anche dopo la scadenza, a patto che la prenotazione – anche presso un altro operatore dello stesso gruppo – avvenga nei termini dei 18 mesi.

Ecco il testo completo dell’emendamento al dl Rilancio, che dovrà  essere approvato entro il 18 agosto:

TESTO COORDINATO DL n. 18 del 2020 come modificato da art. 183, comma 11, DL Rilancio (con em. Piccoli Nardelli e Fassina)

Art. 88 Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

In vigore dal 19 maggio 2020

1 A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità  della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. (289)

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità  sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità  del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità  del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata (em. Fassina).

Dall’interpretazione del testo non ci sono dubbi quindi del rimborso per i concerti non riprogrammati e definitivamente cancellati, come quelli di Paul McCartney. Resta da capire la retroattività  della norma e chi nel frattempo si è visto obbligare a richiedere il voucher… e se bisognerà  attendere 18 mesi per avere indietro i propri soldi…

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